Cos’è il modello 730
Il modello 730 è la dichiarazione dei redditi che può essere presentata dai lavoratori dipendenti, pensionati e tutti quei contribuenti che, pur privi di Sostituto d’imposta, posseggano redditi da lavoro dipendente o assimilato.
A partire dal 2020, il modello 730 può essere presentato anche per il contribuente deceduto nel corso dell’anno di imposta o entro il 30 settembre dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi (o comunque entro la data ordinaria di presentazione del modello 730).
Per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2023, sarà possibile presentare esclusivamente il modello Redditi PF.
Utilizzare il modello 730 rispetto al modello Redditi PF presenta alcuni vantaggi in quanto i rimborsi e/o gli addebiti vengono effettuati direttamente sulla busta paga, rata di pensione o, in assenza di Sostituto, tramite accredito sul conto corrente (in caso di rimborso, in caso contrario, il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24).
Inoltre, il modello 730 è l’unica dichiarazione dei redditi che può essere presentata in forma congiunta tra due coniugi (se entrambi i coniugi possiedono i redditi di seguito indicati). È sufficiente che, anche uno solo dei due coniugi abbia il Sostituto d’imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio.
La dichiarazione dei redditi può essere presentata:
- direttamente dal contribuente tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate;
- tramite il Sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) nel caso in quest’ultimo abbia comunicato di prestare assistenza fiscale;
- tramite un CAF dipendente o a un professionista abilitato.
Chi può presentare il modello 730
Il modello 730 può essere utilizzato da coloro che abbiano percepito nel 2022:
- redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
- redditi diversi (es. redditi di terreni e/o fabbricati situati all’estero);
- redditi assoggettabili a tassazione separata.
Novità 730 2023
In sintesi le novità del 730 2023 sono:
- modifica degli scaglioni reddituali e delle detrazioni per lavoro e pensione;
- modifiche per le detrazioni relative ai figli a carico di età inferiore ai 21 anni;
- i nuovi crediti d’imposta.
Scaglioni reddituali e detrazioni
| SCAGLIONI DI REDDITO IRPEF | ALIQUOTA IRPEF | |
|---|---|---|
| Fino a 15.000 € | 23% | |
| Oltre 15.000 € e fino a 28.000 € | 25% | 3.450 € + 25% sul reddito che supera i 15.000 € |
| Oltre 28.000 € e fino a 50.000 € | 35% | 6.700 € + 35% sul reddito che supera i 28.000 € |
| Oltre 50.000 € | 43% | 14.400 € + 43% sul reddito che supera i 75.000 € |
Un esempio: immaginando un’imponibile IRPEF di 29.600 €, nel 2022 l’imposta lorda relativa al 2021 sarebbe stata pari a 7.568 € mentre nel 2022 ammonterebbe a 7.260 €; ovvero 308 € in meno.
Figli a carico
Da marzo 2022 le detrazioni per figli a carico di età non superiore a 20 anni sono state sostitute dall’assegno unico universale, in conseguenza di ciò il nuovo modello 730 è stato modificato per recepire la modifica.
I nuovi crediti d’imposta
Nel nuovo modello 730 trovano spazio (quadro G) tre nuovi crediti d’imposta:
- credito d’imposta per attività fisica adattata – per poter usufruire del credito occorre presentare apposita istanza (dal 15 febbraio al 15 marzo 2023) nell’area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate. Solo a consuntivo si saprà l’ammontare del credito spettante in quanto questo sarà dato dal rapporto tra risorse stanziate e domande presentate;
- credito d’imposta per installazione di sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili – anche in questo caso per poter usufruire del credito occorre presentare apposita istanza (dal 1 al 30 marzo 2023) nell’area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate. Solo a consuntivo si saprà l’ammontare del credito spettante in quanto questo sarà dato dal rapporto tra risorse stanziate e domande presentate;
- credito d’imposta per le donazioni alle fondazioni ITS Accademy – pari al 30% delle somme erogate (60% per le fondazioni che operano in province con un tasso di disoccupazione superiore a quello medio) ed utilizzabile in tre quote annuali di pari importo.